1. Gli istituti penitenziari devono disporre di spazi all'aperto, non interclusi fra fabbricati, compresi quelli necessari per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e, in genere, trattamentali.
2. I detenuti e gli internati hanno diritto a permanere all'aperto per tempi adeguati, non inferiori alle quattro ore giornaliere, tenuto conto della necessità di compensare i lunghi periodi di permanenza in locali chiusi. Per motivi eccezionali, esclusivamente relativi alla agibilità delle strutture e degli spazi, e per tempi definiti e brevi, la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore giornaliere con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale della amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. Gli spazi destinati alla sola permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.
3. I detenuti e gli internati hanno anche diritto a partecipare alle attività sportive, ricreative e trattamentali in genere. A tale fine gli spazi all'aperto esistenti devono essere adeguatamente attrezzati e utilizzati con continuità.