Art. 12.
(Caratteristiche e utilizzazione degli spazi all'aperto).

      1. Gli istituti penitenziari devono disporre di spazi all'aperto, non interclusi fra fabbricati, compresi quelli necessari per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e, in genere, trattamentali.
      2. I detenuti e gli internati hanno diritto a permanere all'aperto per tempi adeguati, non inferiori alle quattro ore giornaliere, tenuto conto della necessità di compensare i lunghi periodi di permanenza in locali chiusi. Per motivi eccezionali, esclusivamente relativi alla agibilità delle strutture e degli spazi, e per tempi definiti e brevi, la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore giornaliere con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale della amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. Gli spazi destinati alla sola permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.
      3. I detenuti e gli internati hanno anche diritto a partecipare alle attività sportive, ricreative e trattamentali in genere. A tale fine gli spazi all'aperto esistenti devono essere adeguatamente attrezzati e utilizzati con continuità.

 

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      4. La utilizzazione degli spazi all'aperto per la fruizione dei diritti di cui ai commi 2 e 3 è stabilita con un programma da definire, anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario, psicologico ed educativo, come strumento essenziale per contenere gli effetti negativi sul piano fisico e psichico della permanenza in una comunità chiusa con prevalenza di vita in ambienti interni.
      5. La fruizione degli spazi all'aperto da parte dei detenuti e degli internati è effettuata in gruppi, salvo i casi di esclusione per brevi periodi, previsti dalla presente legge.